Art. 23.
(Programma nazionale per l'informazione e la promozione).

      1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti dell'agricoltura biologica, promuovere la cultura dell'agricoltura biologica, dell'alimentazione sana e della sostenibilità, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assume iniziative in materia di relazioni pubbliche, informazione e promozione che mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei suoi prodotti in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione specifica, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente. Nei messaggi da diffondere, qualsiasi riferimento agli effetti del consumo dei prodotti sulla salute deve essere fondato su dati scientifici generalmente riconosciuti. I messaggi devono essere accettati dall'autorità nazionale competente in materia di pubblica sanità.
      2. Con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti la Conferenza Stato-regioni e gli organismi di concertazione permanente di cui al titolo III, capo I, sono disciplinate le attività di cui al comma 1.
      3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 interessino in maniera specifica i prodotti, queste sono riservate a quelli recanti in etichetta il logo previsto dalla normativa europea vigente, eventualmente abbinato a marchi nazionali e comunque a prodotti il cui intero ciclo di preparazione sia avvenuto presso operatori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 37.

 

Pag. 17